| Statuto dei Gruppi Fratres | ||
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STATUTO DELLA CONSOCIAZIONE NAZIONALE DEI GRUPPI DONATORI DI SANGUE FRATRES DELLE MISERICORDIE D’ITALIA Eretta in ente morale con decreto del Ministero
della Sanità in data 11/10/1994 PREMESSA La
Consociazione, fondata in Lucca il 19-20 Giugno 1971 con il primo
congresso nazionale Fratres, trae la sua origine dalla Confederazione
nazionale delle Misericordie d’Italia ed opera per una più larga
mobilitazione dei cittadini nel campo della donazione anonima, gratuita,
periodica e responsabile del sangue e del volontario ispirato dalla
solidarietà umana e dalla carità cristiana. Persegue
universalità del dono del sangue. La
Consociazione è fondata sui principi cristiani, non ha fini o scopi di
lucro, è apartitica ed ha struttura ed organizzazione democratiche. Ha
durata illimitata. TITOLO
I Norme
fondamentali ARTICOLO
1 - Costituzione, sede, origine, durata. E’
costituita, ai sensi degli artt. 18 e 38 ultimo comma della costituzione
e degli articoli 12 e seguenti del codice civile la “Consociazione
nazionale dei gruppi donatori di sangue Fratres delle Misericordie
d’Italia”, così denominata, con sede in Firenze piazza S. Giovanni,
1. La
Consociazione aderisce, secondo le norme ed i richiami del presente
statuto, alla Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia. I
rapporti con la Confederazione nazionale delle Misericordie d’Italia
sono disciplinati da apposita intesa. La
Consociazione ha come emblema un cuore ed una goccia di sangue entrambi
di colore rosso su fondo bianco. L’emblema sarà registrato e tutelato
a termini di legge. ARTICOLO
2 - Soci Sono
soci della Consociazione i gruppi donatori di sangue dalla stessa
riconosciuti ed affiliati. ARTICOLO
3 - Scopi La
Consociazione ha per scopo primario la diffusione di una adeguata
coscienza alla donazione del sangue nonché la propaganda per una
maggiore partecipazione al volontariato, operando attraverso i gruppi
per l’organizzazione dei donatori e per la raccolta del sangue. Persegue
anche il fine di propagandare l’alto valore sociale della donazione
degli organi. Oltre
ai compiti generali sopra indicati, sono compiti specifici della
Consociazione: §
promuovere, disciplinare e coordinare iniziative e servizi per la
raccolta e la utilizzazione del sangue; §
organizzare e, occorrendo, gestire centri di raccolta, fissi o
mobili, nonché centri trasfusionali e di emoderivati; §
promuovere la costituzione di gruppi Fratres curandone
l’indirizzo, il coordinamento e la disciplina; §
favorire nei gruppi l’incremento di attività da svolgere nei
settori giovanili e sportivi del movimento; §
provvedere in caso di calamità a raccolte straordinarie di
sangue; §
tenere collegamenti con le altre associazioni di donatori ai fini
della migliore fraternità di rapporti e del coordinamento delle
reciproche attività anche in fase di presentazione ed attuazione di
leggi, promuovendo eventuali modifiche legislative; §
promuovere l’educazione sanitaria e specificatamente la
formazione ad una cultura del dono a tutti i livelli della vita sociale
compresa l’età scolare; §
seguire il progresso e l’aggiornamento scientifico nel campo
della donazione di sangue estendendola a forme e tecniche che potranno
affermarsi e comunque a quelle indicate dalla scienza medica. ARTICOLO
5 - Iscrizione dei Gruppi alla Consociazione L’iscrizione
di ogni gruppo alla Consociazione avviene su domanda da presentare al
Consiglio di presidenza tramite gli organi competenti di cui al
successivo art. 35 comma e. Nella domanda deve essere espressamente
dichiarata l’accettazione delle norme di cui al presente statuto. La
domanda è sottoscritta dal Presidente del Gruppo e deve riportare gli
estremi della relativa delibera del magistrato od organo equipollente se
costituito presso una associazione di Misericordia. I
gruppi fratres non possono aderire né partecipare ad iniziative o
manifestazioni che esulino dal loro carattere di associazioni di
volontariato ispirato ai principi cristiani. ARTICOLO
6 - Recesso - Decadenza - Esclusione dei gruppi Il
gruppo perde la qualità di associato alla Consociazione per
dichiarazione di spontaneo recesso, per decadenza o per esclusione. Il
recesso è comunicato al Consiglio di Presidenza, tramite gli organi
competenti di cui al successivo art. 35, che lo presentano al Consiglio
nazionale per il provvedimento di cancellazione dall’albo sociale. La
decadenza è deliberata dal Consiglio nazionale per accertata inattività
del gruppo o per mancato rinnovo degli organi direttivi, dopo opportuni
richiami scritti rimasti inutili. L’esclusione
è pronunciata, sentite le deduzioni del gruppo, al Consiglio nazionale
a seguito di gravi violazioni del presente statuto o di accertato
comportamento per cui il gruppo stesso deve essere considerato fuori
dalla fisionomia generale della Consociazione quale configurata dalle
norme fondamentali del presente statuto e dai vincoli di collegamento e
di disciplina in esso previsti. Il
recesso, la decadenza e l’esclusione comportano la perdita del diritto
di uso da parte del gruppo della denominazione “FRATRES”. TITOLO
II Organi ARTICOLO
7 - Organi centrali La
Consociazione si articola nei seguenti organi centrali: a)
l’Assemblea b)
il Consiglio nazionale c)
il Consiglio di presidenza d)
il Presidente nazionale e)
il Collegio nazionale dei Sindaci Revisori f)
il Collegio nazionale dei Probiviri. ARTICOLO
8 - Organi periferici La
Consociazione si articola nei seguenti organi periferici: -
Consigli regionali -
Consigli provinciali -
Consigli di raggruppamento -
Gruppi donatori. ARTICOLO
9 - L’Assemblea nazionale L’Assemblea
nazionale è composta: a)
dai presidenti dei gruppi Fratres b)
dal Presidente nazionale c)
dal Presidente della Confederazione nazionale delle Misericordie
d’Italia e)
dai presidenti dei Consigli regionali, provinciali e di raggruppamento f)
dall’Assistente spirituale nazionale g)
dal Consulente sanitario nazionale Hanno
diritto al voto i presidenti dei gruppi od i loro rappresentanti. partecipano
all’Assemblea senza diritto al voto i membri del Collegio dei revisori
dei conti e del Collegio dei Probiviri. All’Assemblea
nazionale potranno partecipare anche esperti appositamente invitati dal
Consiglio nazionale per consultazioni su materie specifiche. ARTICOLO
10 - Riunione dell’Assemblea Nazionale L’Assemblea
nazionale ordinaria si riunisce entro il 31 Maggio di ogni anno per
l’approvazione del bilancio consuntivo ed ogni quattro anni per il
rinnovo delle cariche sociali. Essa
è convocata dal presidente nazionale su delibera del Consiglio
nazionale e può riunirsi anche in località diversa dalla sede della
Consociazione. La
convocazione ha luogo mediante invito da trasmettere a mezzo
raccomandata almeno 20 giorni prima della data di riunione, con
l’indicazione delle materie poste all’ordine del giorno, del luogo,
della data e dell’ora di convocazione. I
Presidenti dei gruppi, in caso di loro impedimento a presenziare
l’assemblea, potranno essere rappresentati su designazione scritta da
altro associato anche se non appartenente allo stesso gruppo. Ciascun
presidente, o legale rappresentante, o associato autorizzato a
partecipare all’Assemblea, oltre al proprio voto, non potrà essere
portatore di più di due deleghe. ARTICOLO
11 L’Assemblea
ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza di metà più
uno dei componenti aventi diritto al voto; in seconda convocazione,
prevista almeno un’ora dopo la prima, è valida con la presenza di non
meno di un decimo degli aventi diritto al voto. L’Assemblea
delibera validamente a maggioranza dei votanti. ARTICOLO
12 - Compiti dell’Assemblea nazionale L’Assemblea
nazionale ordinaria: 1)
elegge il presidente dell’Assemblea; 2)
approva entro il 31 Maggio di ogni anno il bilancio consuntivo
dell’anno precedente e la relazione
del Presidente nazionale, nonché il
bilancio preventivo dell’anno successivo; 3)
esamina gli argomenti posti all’ordine del giorno e delibera su di
essi; 4)
prende in esame le questioni di carattere generale e di indirizzo
programmatico, adottando le
relative deliberazioni; 5)
provvede ogni 4 anni all’elezione dei seguenti organi: -
di 22 membri del Consiglio nazionale -
di 3 membri effettivi e due supplenti del Collegio dei Revisori dei
Conti -
di tre membri del Collegio dei Probiviri. Tutti
i membri sono rieleggibili. ARTICOLO
13 - L’Assemblea straordinaria L’Assemblea
straordinaria è convocata per riconosciute necessità. La convocazione
è disposta dal Presidente nazionale: a)
su delibera del Consiglio Nazionale; b)
su richiesta scritta e motivata di almeno un decimo degli aventi diritto
al voto. All’Assemblea
nazionale straordinaria si applicano le disposizioni generali di cui ai
precedenti artt. 9, 10 comma III, IV e V. Le
modifiche al presente statuto sono deliberate in assemblea straordinaria
convocata a tale esclusivo scopo. Per
l’approvazione delle proposte di modifica è necessaria la presenza in
Assemblea straordinaria di almeno 50% + 1 degli aventi diritto al voto.
Il voto favorevole deve essere espresso da oltre il 50% dei votanti. le
modifiche al presente statuto devono far salve le caratteristiche
essenziali del movimento Fratres nel rispetto delle sue origini e delle
sue motivazioni di volontariato. L’Assemblea straordinaria delibera,
altresì, l’eventuale scioglimento della Consociazione, nominando uno
o più liquidatori. Le relative delibere debbono essere prese
con le maggioranze di cui al quarto comma del presente articolo. ARTICOLO
14 - Il Consiglio Nazionale Il
consiglio nazionale è composto: a)
dal Presidente nazionale; b)
dai membri eletti dall’Assemblea nazionale; c)
dal Presidente della Confederazione Nazionale delle Misericordie
d’Italia o suo delegato; d)
dall’Assistente spirituale nazionale; e)
dal Consulente sanitario nazionale. Partecipano
al consiglio nazionale, senza diritto di voto, i presidenti dei Consigli
regionali. In
caso di decadenza per qualsiasi motivo di uno dei suoi membri subentra
al suo posto il primo dei non eletti. Il
membro del Consiglio nazionale che senza giustificato motivo risulti
assente per tre sedute consecutive è dichiarato decaduto e viene
sostituito. Il
Consiglio nazionale si riunisce almeno tre volte all’anno; i suoi
membri eletti durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Il
Consiglio nazionale si riunisce su convocazione del Presidente nazionale
o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei suoi componenti, da presentare
al Consiglio di presidenza. La
convocazione viene fatta a mezzo raccomandata almeno 10 giorni prima
della data della riunione e comunque non più tardi di gg. 30 dalla
richiesta. ARTICOLO
15 - Compiti del Consiglio nazionale Il
Consiglio nazionale provvede: a)
ad eleggere, fra i suoi componenti espressi dall’assemblea il
Presidente nazionale ed i sette membri del Consiglio di presidenza; b)
a predisporre ed attuare il programma organizzativo e tecnico-sanitario
del movimento Fratres e dei singoli gruppi anche attraverso gli organi
periferici; c)
a discutere e a valutare il bilancio preventivo e consuntivo; d)
a deliberare la convocazione dell’Assemblea nazionale stabilendone
l’ordine del giorno; e)
ad assumere ogni provvedimento di carattere generale inerente la vita e
l’attività della Consociazione; f)
a nominare il Consulente sanitario nazionale; g)
a nominare, almeno 90 giorni prima della convocazione dell’Assemblea
nazionale, la commissione di verifica dei poteri composta da 5 membri, e
la commissione elettorale, composta anch’essa da cinque membri scelti
tra gli associati di comprovata esperienza e conoscenza del corpo
sociale; h)
ad elaborare ed approvare il regolamento di regolazione dello statuto; i)
a fissare linee ed interventi riguardanti i rapporti con le altre
associazioni ed istituzioni. Il
Consiglio nazionale ha facoltà di invitare alle sue riunioni esperti
per consultazioni su materie specifiche. E’
presieduto dal Presidente nazionale. ARTICOLO
16 - Consiglio di presidenza Il
Consiglio di presidenza è composto: a)
dal Presidente nazionale; b)
da 7 membri eletti dal Consiglio nazionale; c)
dal Presidente nazionale della Confederazione nazionale delle
Misericordie d’Italia; d)
dall’Assistente spirituale nazionale; e)
dal Consulente sanitario nazionale. Il
Consiglio di presidenza distribuisce fra i membri eletti le seguenti
cariche: -
Vice Presidente nazionale -
Segretario nazionale -
Amministratore -
Altri incarichi secondo le direttive del Consiglio nazionale e le
necessità emergenti. ARTICOLO
17 - Compiti del Consiglio di presidenza Il
Consiglio di presidenza è l’organo esecutivo della Consociazione per
la direzione del movimento Fratres. Sono compiti del Consiglio di
presidenza: a)
l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea e del Consiglio
nazionale; b)
l’ammissione dei nuovi gruppi; c)
la gestione amministrativa e contabile della Consociazione; d)
l’autorizzazione alle spese; e)
l’esame annuale entro il mese di Marzo del bilancio consuntivo
dell’anno precedente ed entro il mese di Novembre dell’anno in corso
il bilancio preventivo dell’anno successivo da sottoporre alla
valutazione del Consiglio nazionale; f)
l’adozione, invio d’urgenza, delle deliberazioni di competenza del
consiglio nazionale da sottoporre alla ratifica dello stesso nella sua
prima riunione successiva; g)
la determinazione delle modalità di rappresentanza e di partecipazione
alle manifestazioni pubbliche; h)
gli interventi d’urgenza ogni qual volta per gravi calamità se ne
determini la necessità ed il coordinamento con le autorità pubbliche
delle modalità operative; i)
il conferimento di distinzioni ai gruppi, persone, enti e donatori che
si siano distinti per particolari meriti; l)
la nomina - ove lo richiedano esigenze locali - di un delegato, con
determinazione dei compiti e della durata; m)
la tenuta dei rapporti con
i Consigli regionali; n)
la nomina ed il coordinamento di eventuali commissioni per compiti
specifici; o)
il mantenimento dei rapporti con le autorità e con le altre istituzioni
ed organizzazioni a livello nazionale. Il Consiglio di presidenza ha
facoltà di invitare alle sue riunioni esperti per consultazioni su
materie specifiche. ARTICOLO
18 - Riunioni del Consiglio di presidenza Il
Consiglio di Presidenza in relazione alle sue funzioni è costituito in
permanenza per cui può essere riunito dal Presidente in qualsiasi
momento anche con avviso telefonico e comunicazione dell’ordine del
giorno. TITOLO
III Procedimento
per la elezione dei membri del Consiglio Nazionale, del
Collegio dei Revisori dei conti e del Collegio dei Probiviri. ARTICOLO
19 - La Commissione
verifica poteri La
Commissione di verifica dei poteri si insedia almeno un’ora prima di
quella stabilita per la convocazione dell’Assemblea nazionale e svolge
i seguenti compiti: a)
nomina fra i suoi componenti il Presidente, il vice Presidente ed il
Segretario; b)
accerta l’identità degli aventi diritto al voto e il titolo di
partecipazione all’Assemblea; c)
accerta la regolarità del deleghe; d)
consegna il tesserino di identificazione e di diritto al voto; e)
esperite le incombenze, redige apposito verbale che deve essere portato
a conoscenza dell’Assemblea. ARTICOLO
20 - La Commissione elettorale La
Commissione Elettorale è composta da cinque membri che eleggono nel
loro seno il Presidente, il vice Presidente ed il Segretario. Sono
compiti della Commissione elettorale: a)
formare la lista dei candidati per la elezione dei consiglieri nazioni,
composta da almeno 30 nominativi, avvalendosi delle indicazioni scritte
degli organi periferici e delle segnalazioni che le pervengono. La lista
deve indicare per ciascun candidato il gruppo di appartenenza e la data
di iscrizione risultante da idoneo documento ufficiale; b)
formare la lista dei candidati al Collegio dei Revisori dei Conti
composta di almeno 6 nominativi di comprovata esperienza scelti anche al
di fuori degli iscritti, dei quali i primi tre risulteranno effettivi
ed i primi due dei non eletti supplenti; c)
la lista dei candidati al Collegio dei Probiviri, composta di almeno 6
nominativi con particolare esperienza e conoscenza del movimento Fratres,
dei quali risulteranno eletti i primi tre. ARTICOLO
21 - Formazione delle liste e relative votazioni Ogni
componente o gruppo di componenti l’Assemblea nazionale può
presentare alla Commissione elettorale nominativi di candidati, formando
le opportune indicazione sui proposti non oltre 15 giorni dall’inoltro
dell’avviso di convocazione dell’Assemblea. Le
liste formate dalla Commissione elettorale sono indicative e non
vincolanti. Ogni
componente l’Assemblea ha libertà di voto e può votare anche per
nominativi di iscritti ai gruppi Fratres non indicati nella lista. Ogni
elettore può esprimere le sue preferenze per un massimo di 15
nominativi per il Consiglio nazionale, 3 per i Revisori dei Conti e 2
per i Probiviri. Le schede nelle quali sono espresse un numero di
preferenze superiori a quelle previste verranno annullate. Il
voto si esprime contrassegnando i candidati riportati nella lista oppure
aggiungendo alla lista il cognome e nome del candidato che si vuole
votare. Tutte
le votazioni debbono essere effettuate con voto segreto. ARTICOLO
22 - Risultato delle votazioni e proclamazione degli eletti Risulteranno
eletti per ogni consiglio o collegio i candidati che hanno riportato il
maggior numero di voti. A
parità di voti risulterà eletto chi avrà la maggiore anzianità di
iscrizione ai Fratres. In caso di ulteriore parità varrà la maggiore
età e successivamente al sorteggio. Terminati
gli scrutini il Presidente della Commissione elettorale comunicherà
all’Assemblea nazionale i risultati proclamando gli eletti. ARTICOLO
23 - Prima convocazione del Consiglio nazionale Il
Presidente della Commissione elettorale convoca, entro 15 giorni
dall’Assemblea nazionale, i membri eletti a far parte del Consiglio
nazionale per procedere all’elezione nel loro seno del Presidente
nazionale e
dei sette membri del Consiglio di Presidenza, come previsto
dall’art.15 lettera a). In
caso di parità di voti si procederà al ballottaggio. TITOLO
IV Attribuzione
delle cariche sociali e organo
di controllo e indirizzo ARTICOLO
24 - Il Presidente nazionale Il
Presidente nazionale è il legale rappresentante della Consociazione, la
dirige e sovrintende alle sue attività per la realizzazione dei fini
statuari e degli indirizzi espressi dai suoi organi. ARTICOLO
25 - Il vice Presidente nazionale Il
vice Presidente nazionale sostituisce legalmente il Presidente nazionale
in caso di sua assenza o impedimento, lo coadiuva nella guida della
Consociazione e svolge i compiti particolari che il Presidente ritenga
di affidargli. ARTICOLO
26 - Il Segretario nazionale Il
Segretario nazionale, in stretto contatto con il Presidente, ha la
direzione tecnico-organizzativa del movimento Fratres. Cura la
corrispondenza, redige i verbali e tiene l’archivio. ARTICOLO
27 - L'Amministratore L'Amministratore
dirige e cura l'amministrazione e la contabilità della Consociazione e
predispone il bilancio annuale. Gestisce
il fondo di economato stabilito dal Consiglio di presidenza. Le
funzioni di deposito e di cassa sono svolte da uno solo o più istituti
di credito scelti dal Consiglio di presidenza. I relativi ordinativi di entrata e di uscita devono portare la firma congiunta
del Presidente o di un suo delegato e dell'Amministratore e, in
caso di sua assenza, del Segretario nazionale. ARTICOLO
28
- L'Assistente spirituale L'Assistente
spirituale è designato dall'autorità ecclesiastica competente. Cura
che gli indirizzi generali della Consociazione si mantengano aderenti
all'ispirazione cristiana e opera perché si allarghi il contributo del
mondo cristiano per la donazione del sangue. Presiede
la formazione spirituale del movimento e tiene i rapporti con gli
assistenti spirituali dei singoli gruppi. Partecipa
alle adunanze del Consiglio di presidenza, del Consiglio nazionale e
dell'Assemblea nazionale senza diritto di voto. ARTICOLO
29 - Il Consulente sanitario nazionale Il
Consulente sanitario nazionale elabora e indica i criteri generali sugli
indirizzi e sulla organizzazione dei servizi tecnico-sanitari, ne
effettua il controllo e tiene i contatti con i medici dei singoli
gruppi. Partecipa
alle adunanze del Consiglio di presidenza, del Consiglio nazionale e
della Assemblea nazionale senza diritto di voto. ARTICOLO
30 - Il Collegio dei Revisori dei conti Il
Collegio dei Revisori dei Conti elegge tra i suoi componenti il
Presidente. Si riunisce almeno trimestralmente per la verifica dei conti
ed annualmente per la verifica del consuntivo redigendo le relative
relazioni da presentare al Consiglio di presidenza ed al Consiglio
nazionale per la valutazione ed all'Assemblea nazionale per
l'approvazione. ARTICOLO
31 - Il Collegio dei Probiviri Il
Collegio dei Probiviri elegge tra i suoi componenti il Presidente.
Giudica sui ricorsi presentati, che dovranno pervenire entro 60 giorni
dalla comunicazione del provvedimento contro il quale si ricorre. Decide
ogni controversia tra gli organi e le articolazioni della Consociazione
nonché tra questi ed i singoli gruppi anche per questioni attinenti
all'interpretazione ed esecuzione del presente statuto e dei
regolamenti. TITOLO
V Organi
periferici della Consociazione ARTICOLO
32 - Il Consiglio regionale Il
Consiglio regionale è eletto dall'Assemblea regionale composta dai
presidenti dei gruppi operanti nella regione. Nelle regioni in cui
esiste un solo Consiglio provinciale questo può anche esplicare le
funzioni del Consiglio regionale, previo consenso del Consiglio
nazionale. Si compone di 7 membri eletti secondo le modalità previste
per gli organi nazionali. Elegge fra i suoi componenti il Presidente, il
vice Presidente, il Segretario, l'Amministratore e nomina un consulente
sanitario il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto. ARTICOLO
33 - Compiti del Consiglio regionale Il
Consiglio regionale provvede: a)
a tenere i rapporti con l'Ente Regione nel rispetto delle linee
programmatiche della Consociazione con la quale concorda manifestazioni
e iniziative; b)
a intervenire presso gli organi regionali in eventuali controversie
riguardanti materie di loro competenza; c)
a designare i propri rappresentanti negli organi regionali in conformità
alle norme sull'organizzazione dell'amministrazione regionale; d)
a curare i rapporti con i Consigli provinciali ed i Raggruppamenti
promuovendo consultazioni ed incontri per l'aggiornamento sulle
disposizioni normative e per tutte le attività a carattere regionale; e)
a dirimere eventuali divergenze sorte tra i Gruppi, raggruppamenti e
Consigli Provinciali in materie tecnico sanitarie; f)
a tenere rapporti con le altre associazioni a livello regionale. Il
Consiglio regionale provvede alle proprie necessità economiche con i
mezzi indicati al successivo art. 43. ARTICOLO
34 - Il Consiglio provinciale
Il
Consiglio provinciale è eletto dall'Assemblea provinciale composta dai
presidenti dei gruppi operanti nella provincia. Nelle provincie ove
esiste un solo gruppo questo può esplicare anche le funzioni del
Consiglio provinciale previo consenso del Consiglio nazionale. Si
compone di 7 membri eletti secondo le modalità previste per gli organi
nazionali. Elegge tra i suoi componenti il Presidente, il vice
Presidente, il Segretario e l'Amministratore. Nomina un consulente
sanitario il quale partecipa alle riunioni senza diritto di voto. ARTICOLO
35 - Compiti del Consiglio provinciale Il
Consiglio provinciale provvede: a)
a coordinare l'attività associativa dei gruppi secondo le linee
programmatiche della Consociazione; b)
a designare i propri rappresentanti negli organi provinciali in
conformità alle norme sull'organizzazione dell'amministrazione
provinciale; c)
a raccogliere i dati statistici annuali sulle attività trasfusionali
dei singoli gruppi ed a trasmetterli alla segreteria nazionale; d)
a coordinare l'attività di promozione, l'attività di propaganda e
formazione dei gruppi in collaborazione con gli organi associativi; e)
a ricevere le domande di iscrizione dei nuovi gruppi e a trasmetterle
con parere motivato al Consiglio di presidenza nonché a trasmettere le
comunicazioni di recesso dei gruppi di cui all'art. 6; f)
a tenere i rapporti con le altre associazioni a livello provinciale; g)
a dirimere in via amministrativa divergenze fra i gruppi ed i
raggruppamenti in materia associativa. Il
Consiglio provinciale provvede alle proprie necessità economiche con i
mezzi indicati nell'art. 43. ARTICOLO
36 - Il Consiglio di raggruppamento Il
Consiglio di raggruppamento è eletto dall'Assemblea di raggruppamento,
composta dai presidenti dei gruppi che operano nell'ambito della
medesima struttura trasfusionale. Si compone di un numero di membri
eletti determinato di volta in volta dall'Assemblea. Per l'elezione si
procede secondo le modalità previste per gli organi nazionali. Il
Consiglio provvede all'attribuzione delle cariche sociali. Nomina un
medico, con funzioni di consulente sanitario, il quale partecipa alle
riunioni senza diritto di voto. ARTICOLO
37 - I compiti del Consiglio di raggruppamento Il
Consiglio di raggruppamento provvede: a)
a promuovere e coordinare iniziative e servizi per l'utilizzazione del
sangue; b)
a coordinare i rapporti convenzionali tra i gruppi, le U.S.L. e le
strutture ospedaliere con servizi trasfusionali e a dirimere le
controversie che possono sorgere in materia; c)
a nominare i propri rappresentanti presso i comitati di coordinamento ed
ogni altro organismo rappresentativa previsto dalle normative regionali.
Il Consiglio di raggruppamento provvede alle proprie necessità con i
mezzi economici previsti nel successivo art. 43. ARTICOLO
38 - I gruppi Fratres I
gruppi Fratres sono organi operativi locali della Consociazione. Si
costituiscono ed operano secondo i principi statutari e le norme del
presente statuto. I gruppi Fratres si costituiscono in forma autonoma a
livello territoriale od inseriti presso Fraternite di Misericordia, ove
comunque manterranno una propria configurazione e una loro autonomia
funzionale, amministrativa e finanziaria. I gruppi possono articolarsi
secondo le proprie esigenze organizzative nel rispetto delle norme del
regolamento nazionale. ARTICOLO
39 - I soci dei gruppi Fratres Sono
soci dei gruppi Fratres: a)
soci donatori effettivi: sono coloro i quali, in età prescritta dalla
legge, s'impegnano ad effettuare periodicamente la donazione del sangue
in sintonia con i fini e l'organizzazione del gruppo; b)
soci benemeriti: sono coloro che per raggiunti limiti di età o per
motivi di salute non possono più effettuare la donazione del sangue.
Hanno diritto di voto e possono essere eletti alle cariche sociali; c)
soci collaboratori: sono coloro che, non potendo essere donatori,
svolgono in modo continuo e gratuito mansioni tecniche, sanitarie,
amministrative o di propaganda in seno al gruppo; hanno diritto di voto
e possono essere eletti nelle cariche sociali dopo due anni di attività; d)
soci onorari: sono coloro che hanno altamente contribuito al prestigio
del gruppo ed alla diffusione del movimento Fratres. Possono partecipare
alle assemblee senza diritto di voto, e non possono essere eletti alle
cariche sociali. ARTICOLO
40 - Il Consiglio dei gruppi Fratres L'Assemblea
dei soci elegge nel proprio seno il consiglio del Gruppo stabilendone il
numero dei componenti e la durata che non potrà superare i quattro
anni. Il Consiglio elegge, tra i propri componenti, il Presidente, il
vice Presidente, il Capo Gruppo, il Segretario ed il Cassiere. Nomina il
medico del gruppo nonché l'Assistente spirituale d'intesa con la
competente autorità ecclesiastica locale. Il medico e l'Assistente
spirituale partecipano alle adunanze senza diritto di voto. La
rappresentanza del Gruppo spetta,
a tutti i livelli, al Presidente pro-tempore. ARTICOLO
41 - Mezzi finanziari I
Gruppi provvedono alle
proprie necessità finanziarie: a)
con i contributi, rimborsi e sovvenzioni previsti dalla vigente
legislazione; b)
con i contributi di soggetti, istituzioni, sodalizi e benefattori; c)
con i proventi di lasciti, donazioni, manifestazioni e di altre
iniziative. Le
persone od enti, che contribuiscono finanziariamente in via continuativa
alla vita del gruppo, saranno inseriti in apposito albo. I
Gruppi, quali soci della Consociazione, provvedono a versare alla stessa
le quote associative determinate ai sensi degli articoli 4 e 43. TITOLO
VI Norme
generali transitorie ARTICOLO
42 - Norma generale Tutti
gli incarichi elettivi sono gratuiti in ordine al principio del
volontariato. ARTICOLO
43 - Finanziamento dell’attività a)
al finanziamento dell’attività della Consociazione si provvede con i
mezzi di cui al precedente articolo 4; b)
parimenti si provvede per l’attività dei Consigli Regionali,
Provinciali e di Raggruppamento e con la ripartizione dei proventi e i
contributi previsti dalle vigenti disposizioni legislative e normative
nazionali e regionali oltre ai contributi previsti dall’articolo 4
comma b) e c); c)
la misura delle quote e la loro ripartizione a favore della
Consociazione e degli altri organi periferici vengono deliberate
dall’Assemblea Nazionale su proposta del Consiglio Nazionale. ARTICOLO
44 - Devoluzione del patrimonio dei Consigli regionali, provinciali e di
raggruppamento, nonché dei gruppi Fratres In
caso di cessazione dell’attività dei Consigli regionali, provinciali
e di raggruppamento l’eventuale relativo patrimonio sarà devoluto
alla Consociazione nazionale Fratres mentre in caso di estinzione di un
gruppo il patrimonio sarà devoluto secondo quanto stabilito
dall’assemblea del gruppo stesso. ARTICOLO
45 - Scioglimento e estinzione della Consociazione In
caso di scioglimento ed estinzione della Consociazione l’eventuale
rimanenza patrimoniale sarà devoluta alla Confederazione nazionale
delle Misericordie d’Italia ed, in mancanza di questa, secondo quanto
stabilito dall’Assemblea appositamente convocata. ARTICOLO
46 - Norma transitoria Ai
soli fini di riconoscimento giuridico il Consiglio di Presidenza è
autorizzato ad apportare al presente statuto le modifiche che si
rendessero indispensabili, salvaguardando i principi statutari della
Consociazione, previsti all’art. 1 del presente statuto. ARTICOLO
47 - Entrata in vigore Il
presente statuto entrerà in vigore con l’approvazione da parte
dell’Assemblea nazionale. Gli
organi sociali saranno eletti dall’Assemblea nazionale successiva a
quella che avrà approvato lo statuto. Gli
organi in carica continueranno ad operare, con i poteri previsti dal
presente statuto, fino all’elezione dei nuovi organi che dovrà
avvenire entro il 31 dicembre 1990. ARTICOLO
48 - Norma finale Per
tutto quanto non è specificatamente disciplinato dal presente statuto
si applicano le disposizioni del libro I, titolo II, capo 11del Codice
Civile. Approvato
il 22/10/1989 in Pontassieve con rogito del notaio dott. Giancarlo Lo
Schiavo repertorio n. 6696, raccolta n. 3892, registrato a Prato il
10/11/1989 n. 4712 vol. 48 e modificato in Firenze dal Consiglio di
Presidenza ai sensi dell’art. 46 con rogito del notaio dott. Giancarlo
Lo Schiavo repertorio n. 8680, raccolta n. 5171 registrato a Prato il
16/02/1993 n. 713 vol. 8 e modificato in Firenze dal Consiglio di
Presidenza ai sensi dell’art. 46 con rogito del notaio dott. Giancarlo
Lo Schiavo repertorio n. 9298, raccolta n. 5575 registrato a prato il
30/05/1994 n. 2464 vol. 25. Modificato
nella forma attuale in
Pontremoli dal Consiglio di Presidenza ai sensi dell’art. 46 con
rogito del notaio dott. Giancarlo Lo Schiavo repertorio n.
, raccolta n.
, registrato a
il
n. vol.
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